Riforma IRPEF 2024: le istruzioni del Fisco

L'Agenzia delle Entrate illustra le novità valide per il periodo d'imposta in corso, con riferimento alle nuove aliquote e scaglioni di reddito, detrazioni, addizionali e trattamento integrativo

Data di pubblicazione:
08 Febbraio 2024
Riforma IRPEF 2024: le istruzioni del Fisco

Allegati

AdE circolare 2-2024 IRPEF.pdf

Sono online le regole per la Riforma IRPEF 2024, che riguarda tutti i lavoratori: con la circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sulle novità introdotte in materia dal decreto legislativo n. 216/2023 (Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi)

Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito

Come evidenziato dall'Agenzia, si ricordano, limitatamente al periodo d’imposta 2024, i nuovi scaglioni di reddito e le relative aliquote introdotti dall’art.1, comma 1, del decreto 216/2023, e cioè:

  1. 23% per i redditi fino a 28 mila euro;
  2. 35% per i redditi superiori a 28 mila euro e fino a 50 mila euro;
  3. 43% per i redditi che superano 50 mila euro.

Rispetto alla disciplina recata dall’art.11, comma 1, del Tuir, pertanto, limitatamente all’anno 2024, la circolare specifica che:

  • è prevista una riduzione, da quattro a tre, degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
  • il primo scaglione di reddito è innalzato a 28 mila euro a parità di aliquota al 23%, assorbendo il precedente secondo scaglione;
  • l’aliquota al 25%, in precedenza applicabile al secondo scaglione, per i redditi oltre 15 mila euro e fino a 28 mila euro, è soppressa;
  • il secondo e terzo scaglione, con le rispettive aliquote, restano invariati rispetto ai precedenti terzo e quarto scaglione.

Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato

Le Entrate sottoineano inoltre che l'articolo 1, comma 2 del provvedimento, con efficacia limitata al periodo d’imposta 2024, innalza, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro.

La modifica, pertanto, amplia fino a 8.500 euro l’ammontare del reddito escluso da imposizione (c.d. no tax area) previsto per titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni assimilati, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati.

Fonte: Omnia del Sindaco

Ultimo aggiornamento

Giovedi 08 Febbraio 2024